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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

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Legge 3 Aprile 2001 n°120 - Conferenza Stato Regioni

Utilizzo dei defibrillatori in ambito extraospedaliero

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conferenza Stato Regioni - Seduta del 27 Febbraio 2003

conferenza_stato_regioni.doc

 

creato da Webmaster ultima modifica 16/11/2010 00:36
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