Decertificazione
Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli – modalità di esecuzione.
L’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, riportante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2012)”, ha introdotto alcune modifiche al D.P.R.(Decreto del Presidente della Repubblica) del 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), volte a realizzare una completa de-certificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i certificati relativi a stati, qualità personali o fatti, hanno validità solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti tra Pubblica Amministrazione (compresi i gestori di pubblici servizi) e privati i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.
Restano naturalmente esclusi da tali misure di semplificazione i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art. 49 del DPR n. 445/2000.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, nel dare piena attuazione e applicazione alle sopra citate disposizioni, nei rapporti con i soggetti privati non accetta più né richiede certificati o atti di notorietà relativi a stati, qualità personali o fatti.
Quanto alle certificazioni rilasciate dalle Direzioni / Strutture aziendali, per i procedimenti di loro competenza, esse riportano, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di un pubblico servizio”.
L’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DRP n.445/2000, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, si effettua attraverso la richiesta diretta dei dati alle pubbliche amministrazioni che li detengono, previa indicazione da parte dell’interessato degli indispensabili elementi per il loro reperimento.
Ai fini di un’efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli (anche a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui all’art. 71 DPR n. 445/2000, gli Uffici dell’Azienda trasmettono una richiesta via telefax/e-mail/PEC (Posta Elettronica Certificata) alle pubbliche amministrazioni titolari dei dati stessi, oppure utilizzano servizi telematici che consentono l’accesso e la fruizione dei dati on line, a seguito della stipula di appositi accordi convenzionali (es. Fisconline dell’Agenzia delle Entrate).




